Privacy e Sicurezza

In questa sezione sono consultabili le informative della privacy adottate da questo Istituto ai sensi del Codice Privacy ed indirizzate alle varie tipologie di utenti. Le informative consentono agli interessati di ricevere notizia del trattamento dei dati che lo riguardano, nonchè degli scopi per i quali i dati vengono trattati, delle modalità di trattamento e di tutte le informazioni utili per una consapevolezza piena, di modo che i diritti, le libertà fondamentali e la dignità personale dell’interessato stesso ricevano una protezione effettiva e concreta ed egli stesso possa esercitare i mezzi di tutela previsti a suo favore in caso di lesione. Pertanto, gli interessati, ciascuno per la propria categoria di appartenenza, sono tenuti a prendere attenta visione delle informative ad essi rivolte, nonchè degli eventuali aggiornamenti.

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    Pagina informativa del garante della privacy

    Whistleblowing

    In base a quanto previsto dall'articolo 54 bis del D.lgs n. 165/2001 così come modificato dalla legge 30 novembre 2017, n. 179 il whistleblowing è un termine di origine anglosassone che si riferisce a un processo in cui i dipendenti di
    un'organizzazione, sia pubblica che privata, segnalano a specifici individui o entità (come le forze dell'ordine o le autorità pubbliche) possibili frodi, reati, illeciti o comportamenti irregolari commessi da altri membri dell'organizzazione. Colui che opera la segnalazione è chiamato whistleblower richiamando l’immagine di
    colui che attiva l’allarme, con un metaforico fischietto, sull’operato dei colleghi della organizzazione di appartenenza.
    I dipendenti, in senso ampio, sono spesso le prime persone a venire a conoscenza di situazioni di rischio all'interno dell'organizzazione e quindi sono in grado di segnalarle tempestivamente, prima che si verifichino danni. Lo scopo del whistleblowing è consentire alle organizzazioni di affrontare il problema segnalato il prima
    possibile, rivelando situazioni di rischio o danni e contribuendo alla prevenzione e alla repressione di eventuali illeciti.
    Una gestione efficace del whistleblowing non solo aiuta a individuare e contrastare possibili comportamenti illeciti, ma contribuisce anche a diffondere una cultura dell'etica e della legalità all'interno delle organizzazioni. Inoltre, favorisce un clima di trasparenza, partecipazione e senso di appartenenza tra i dipendenti, superando
    la paura di subire ritorsioni da parte della direzione o dei colleghi, o di vedere ignorata la propria segnalazione.

    Chi può segnalare:
    ➢ Dipendenti pubblici
    ➢ Lavoratori autonomi che svolgono attività presso la PA
    ➢ Collaboratori e liberi professionisti che svolgono la propria attività presso la PA
    ➢ Volontari e tirocinanti
    Cosa si può segnalare:
    Comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica e che consistono in:
    ➢ illeciti amministrativi, contabili, civili o penali

    ➢ condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
    ➢ illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e
    protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
    ➢ atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
    ➢ atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
    ➢ atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.
    Canali di segnalazione:
    ➢ interno (nell’ambito del contesto lavorativo);
    ➢ esterno (ANAC);
    ➢ divulgazione pubblica (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone);
    ➢ denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile.
    Scelta del canale di segnalazione:
    La scelta del canale di comunicazione non è più rimessa alla discrezione del whistleblower ma in via prioritaria è favorito l’utilizzo del canale interno e solo al ricorrere di specifiche condizioni è possibile utilizzare uno degli altri canali possibili.


    In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 è stato emanato il D.lgs n. 24 del 10 marzo 2023 riguardante "La protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali". In seguito sono state emanate le Linee Guida Anac consultabili al seguentee link https://www.anticorruzione.it/-/del.311.2023.linee.guida.whistleblowing

    Per maggiori informazioni consultare il sito Anac https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing

    Per le segnalazioni compilare il modulo sottostante e inviare all'email della Dirigente Scolastica  guidelli.sandra@iccesalpino.edu.it

    Modulo Whistleblower